Dove finisce il complimento e inizia la molestia sessuale nel mondo del lavoro? Online in Vademecum INAIL

In occasione dell’8 marzo 2021 l’INAIL ha pubblicato in rete un interessante opuscolo dal titolo Ri-conoscere per prevenire i fenomeni di molestia e violenza sul luogo di lavoro.

L’obiettivo del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Inail è quello di fornire elementi di conoscenza che facilitino il riconoscimento di comportamenti qualificabili come molestie fisiche o ricatti sul posto di lavoro.

A tal proposito giova ricordare che i datori di lavoro sono tenuti, a norma dell’art. 2087 del codice civile, “ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”.

Ma come fare?

Spesso le stesse vittime non riescono a dare un nome al loro disagio, finendo magari per colpevolizzarsi, isolarsi, o addirittura a dimettersi. Così, anche gli eventuali datori di lavoro o colleghi, testimoni, rischiano di non essere consapevoli della gravità dei comportamenti a cui assistono, finendo per inquadrarli nell’ambito di più o meno simpatiche pratiche di corteggiamento.

Ribadisce l’Inail: “Ogni persona, nell’ambiente di lavoro, deve però sentirsi libera di dire che trova un comportamento offensivo o inappropriato ed aspettarsi che gli altri la rispettino. Un comportamento che offende qualcuno involontariamente può essere rapidamente corretto senza causare danni. L’obiettivo è creare una cultura del lavoro in cui tutti si sentono ascoltati e rispettati. La molestia sessuale, invece, viola la dignità della persona, creando sul luogo di lavoro un ambiente intimidatorio, ostile, degradante o umiliante.” 

Nel dettaglio, secondo il vademecum, per riconoscere una molestia sessuale occorre definirne i tratti essenziali, e nello specifico: 

  • molestie fisiche: toccare, abbracciare, baciare, fissare; 
  • molestie verbali: allusioni sessuali, commenti, scherzi, battute a sfondo sessuale; 
  • molestie informatiche: messaggi, email o sms offensivi o sessualmente espliciti, avances inappropriate od offensive sui social network, ecc. 

Nel manuale, poi, vengono presi in considerazione anche gli atti di violenza psicologica come grida, offese, esclusioni da eventi sociali, assegnazione a mansioni dequalificanti, ecc.