Corte di Cassazione: l’abbraccio non consensuale sul lavoro può costituire giusta causa di licenziamento

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha stabilito un importante principio in materia di condotta sul luogo di lavoro, affermando che un abbraccio non consensuale può integrare una giusta causa di licenziamento. Secondo la Suprema Corte, tale condotta è idonea a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario che deve intercorrere tra il datore di lavoro e il dipendente.

La sentenza trae origine dal caso di un dipendente licenziato per aver abbracciato una collega mentre era seduta alla sua scrivania. L’atto è stato compiuto nonostante la lavoratrice avesse in precedenza manifestato in modo esplicito il proprio dissenso verso contatti fisici di quel tipo.

I giudici di legittimità hanno respinto la tesi difensiva dell’uomo, il quale aveva qualificato il proprio gesto come “amichevole e goliardico”, privo di intenti maliziosi o a sfondo sessuale. La Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione della gravità della condotta, l’intenzione soggettiva dell’autore del gesto è irrilevante. Ciò che assume rilievo è la valenza oggettiva del comportamento e la sua idoneità a ledere la dignità e la libertà della persona che lo subisce, la quale ha il diritto di non tollerare contatti fisici sgraditi.

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato come il gesto abbia violato la sfera personale della lavoratrice, causandole un profondo turbamento. In tale contesto, è stato ribadito l’obbligo del datore di lavoro, sancito dall’articolo 2087 del Codice Civile, di tutelare l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti, adottando tutte le misure necessarie a prevenire comportamenti lesivi.

Questa pronuncia conferma quindi che anche un singolo episodio, sebbene privo di una connotazione sessuale esplicita, qualora si configuri come una molestia fisica non gradita, può essere qualificato come un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, tale da giustificare la massima sanzione disciplinare.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/amp/737408_abbraccio-non-voluto-in-ufficio-e-giusta-causa-di-licenziamento